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Fattura elettronica: specifiche tecniche nuove da ottobre

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune modifiche alle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.
Nell'articolo raccontiamo quali sono le novità: cambiano i codici per l'acquisto di beni da clienti di San Marino, alcuni codici errore e la codifica per il blocco AltriDatiGestionali.

Il tracciato XML della fattura elettronica cambia con le specifiche tecniche nuove, quelle della versione 1.7.1, obbligatorie dal primo ottobre 2022.

Nell’apportare le modifiche e renderle note, l’Agenzia delle Entrate ne ha evidenziati gli obiettivi:

  • fare un ulteriore passo avanti nell’ottimizzazione del processo della fatturazione elettronica;
  • migliorare la qualità dei dati attraverso nuovi controlli effettuati dal Sistema di Interscambio (SdI).

Nell’articolo spieghiamo in modo sintetico come cambia la fatturazione elettronica 2022.

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Il nuovo tracciato XML della fattura elettronica

Entriamo nel merito delle modifiche che l’Agenzia delle Entrate ha apportato alle specifiche tecniche della fattura elettronica.

In particolare, ci addentriamo nella spiegazione delle novità che riguardano:

  • i codici delle fatture elettroniche per gli acquisti da San Marino;
  • le cessioni di beni alla Repubblica di San Marino;
  • la codifica del blocco AltriDatiGestionali;
  • i codici di errore.

Codici della fattura elettronica nuovi per l’acquisto di beni da San Marino

Il nuovo tracciato della fattura elettronica 2022 introduce tre codici per l’acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino.

L’uso dei codici cambia a seconda della ricezione di fatture cartacee in cui è indicata l’Iva e fatture cartacee in cui non lo è.

Nel primo caso, il tipo di documento per la fattura ordinaria è identificato con il codice TD28.

Il soggetto passivo che riceve la fattura cartacea da San Marino con addebito dell’Iva deve inviare allo SdI un Tipo documento TD28 per comunicare i dati dell’operazione commerciale.

Nel secondo caso, quando la fattura cartacea ricevuta dalla Repubblica di San Marino non reca l’indicazione dell’Iva, i codici da utilizzare sono:

  • TD17 se si tratta di integrazione o autofattura per l’acquisto di servizi dall’estero;
  • TD19 nel caso si tratti di integrazione o autofattura per l’acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972.

Come funziona la cessione di beni a clienti di San Marino

Le novità sui modi della cessione di beni a clienti della Repubblica di San Marino sono state introdotte a luglio del 2022.

Per le cessioni a clienti sammarinesi, i fornitori italiani hanno l’obbligo di fatturazione elettronica e nel documento digitale devono essere compresi questi dati:

  • numero fiscale identificativo composto da cinque cifre e prefisso SM del cessionario sammarinese;
  • il codice destinatario dell’ufficio tributario della Repubblica di San Marino (2R4GTO8);
  • il campo natura deve riportare il codice “3” che significa “non imponibili – cessioni verso San Marino”.

Le cinque cifre dell’identificativo fiscale vanno inserite nel campo “ID fiscale”, mentre la sigla che identifica la nazione va nel campo “ID Paese”.

I controlli di San Marino e dell’Agenzia delle entrate

Dopo che è stata emessa fattura elettronica per la cessione di un bene a un cliente sammarinese, intervengono in successione gli uffici di San Marino e quelli dell’Agenzia delle Entrate.

I primi verificano che sia stata assolta effettivamente l’imposta sull’importazione, convalidano la fattura e trasmettono l’esito dei controlli all’Agenzie delle Entrate.

Il processo avviene attraverso un particolare canale telematico.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate, a questo punto, consiste nel visualizzare il riscontro da parte dell’ufficio tributario di San Marino nella sezione riservata “Fatture e corrispettivi”.

Se passano quattro mesi dall’emissione della fattura senza la ricezione dell’esito dei controlli di San Marino, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate intervengono in questo modo:

entro i successivi trenta giorni emettono nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza che siano commissionate sanzioni o addebitati interessi.

Codifica della fattura elettronica nuova per il blocco AltriDatiGestionali

Altre novità sono state introdotte dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda un campo facoltativo, cioè il blocco AltriDatiGestionali.

Di che cosa parliamo quando facciamo riferimento al blocco AltriDatiGestionali?

Si tratta di una parte del tracciato in cui è possibile inserire dati utili al destinatario della fattura, come per esempio richiami agli accordi pattuiti.

Ci possono essere tanti blocchi di questo tipo quante sono le righe della fattura elettronica.

Per alcune tipologie di operazioni, nel blocco AltriDatiGestionali vengono inseriti i dati della cosiddetta dichiarazione d’intento.

Dal primo ottobre è necessario valorizzare questo tipo di blocchi con la dicitura F24 per annotare che l‘imposta è stata regolarizzata con un versamento fatto proprio con modulo F24.

Così si inserisce anche il riferimento al corretto periodo di imposta nel caso di estrazione di beni dal deposito Iva.

Che cos’è la dichiarazione d’intento

Si chiama “dichiarazione d’intento” un obbligo cui deve far fronte l’esportatore abituale.

Nella pratica, l’adempimento consiste nel trasmettere in modo telematico all’Agenzia delle Entrate, attraverso un modello ministeriale, l’attestazione di tutti i requisiti che qualificano il soggetto Iva come esportatore abituale.

Tracciato XML della fattura elettronica: nuovi controlli dello SdI

Con le nuove specifiche tecniche della versione 1.7.1 è stato istituito un ulteriore controllo sul tracciato XML della fattura elettronica.

Il codice di scarto corrispondente è 00476: identifica tutti i casi in cui le fatture digitali riportano come identificativo fiscale del Paese un valore diverso da IT sia per il cedente o prestatore sia per il cessionario committente.

Altri codici di errore della fattura elettronica

Sono stati cambiati anche i criteri alla base dei controlli sulle fatture ordinarie e semplificate.

Il codice di errore corrispondente è 00471 e riguarda i tipi di documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25, TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fattura semplificata).

Casi a parte sono rappresentati dai tipi di documento TD27 e TD28, con codici di errore rispettivamente 00472 e 00475.

Il tipo documento TD27 è utilizzato per le fatture di autoconsumo oppure relative a cessioni gratuite di beni senza rivalsa: documenti fiscali di questa tipologia non devono riportare un cedente diverso dal cessionario.

Alcune modifiche hanno interessato anche le descrizioni degli errori segnalati dai codici 00473, 00401 e 00430.

I tipi documento TD22 e TD23 corrispondono ai casi di estrazioni di beni da deposito e non vengono sottoposti alle operazioni di controllo della coincidenza tra cedente e cessionario.

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